Una società napoletana in cerca di lavoro, decide di partecipare ad un appalto. Prepara la documentazione necessaria e la spedisce a mezzo postacelere a Reggio Emilia per partecipare a una gara per l’affidamento dell’appalto. Peccato che le Poste Italiane non consegnino il plico di documenti. La spedizione, a causa di un errore del vettore, è stata effettuata a Reggio Calabria invece che a Reggio Emilia, con conseguente esclusione dalla gara dell’istante, essendo nel frattempo scaduto il termine di presentazione delle offerte.
L’azienda fa causa alle Poste che risarciscono unicamente il costo della spedizione. Il tribunale di Napoli sollecita l’intervento dei giudici di Palazzo della Consulta.
La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza 46/2011 dichiarato illegittimo l’articolo 6 del Dpr n. 156 del 1973 nella parte in cui il concessionario non incontra alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni.
La Posta ora dovrà risarcire il danno effettivamente subito dalla società. I giudici della Corte costituzionale, infatti hanno affermato che “la previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso di servizio postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere a una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo”.
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