Gli assegni (453 milioni emessi nel 2006, per un importo totale di quasi 1.200 miliardi e un valore medio di circa 2.600 euro, secondo i dati Abi-Banca d’Italia) attualmente coprono il 2% dei pagamenti effettuati in Italia, il cash fa ancora la parte del leone (intorno al 90%). Le misure del Dlg 231/07 volte a contrastare riciclaggio, evasione fiscale e criminalità, hanno ridotto alcune pratiche consolidate dal tempo.
Per aiutare i cittadini alle prese con la nuova disciplina, l’Abi – in collaborazione con Banca d’Italia e ministero dell’Economia – ha messo a punto un vademecum «Assegni: cambia tutto» disponibile sul sito stesso dell’Associazione bancaria (www.abi.it).
È stata ridotta anche la possibilità di trasferire contanti, libretti di deposito e titoli al portatore: il limite massimo scende infatti da 12.500 a 5mila euro (a 2mila se il trasferimento avviene tra soggetti che svolgono attività di money transfer)
La nuova disciplina interviene anche sul versante delle sanzioni: in caso di compilazione o utilizzo scorretto degli assegni vanno dall’1 al 40% dell’importo trasferito; in caso di libretto non regolarizzato entro il termine stabilito si rischia di pagare dal 10 al 20% del saldo.
Gli assegni dal 31 maggio 2010 sono rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o la ragione sociale del beneficiario. Possono, tuttavia, essere emessi assegni, di importo inferiore a 5.000 euro privi della clausola “non trasferibile” utilizzando gli appositi moduli rilasciati da una banca o dalle Poste Italiane e per i quali è stata pagata l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo. L’imposta di bollo sarà versata dalla banca o dalle Poste Italiane all’erario. Questi assegni privi della clausola “non trasferibile” e per i quali è stata pagata l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo possono essereemessi per importi inferiori a 5.000 euro, in caso di importi superiori ai 5.000 euro occorre apporre sempre la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
Anche per i titoli degli assegni circolari, dei vaglia postali e cambiari si deve riportare la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Come per gli assegni, si può richiedere l’emissione di tali titoli privi della clausola “non trasferibile”, per importi inferiori a 5.000 euro avanzando richiesta scritta alla banca o alle Poste Italiane e pagando un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun titolo, che sarà versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario. I vaglia postali ordinari mantengono il limite massimo di valore per operazione ad € 2.582,28.
Si può continuare ad emettere assegni a me medesimo, però gli assegni tratti all’ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste Italiane e quindi li può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri.
L’assegno tratto all’ordine del traente o altre locuzioni equivalenti può essere di importo pari o superiore a 5.000 € purchè rechi la clausola di non trasferibilità.
I moduli di assegno rilasciati prima del 30 aprile 2008, in possesso dei clienti, possono essere ancora utilizzati come assegni liberi se di importo inferiore a 5.000 euro e, con l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a 5.000 euro.
In caso di violazione delle nuove norme sugli assegni (ad esempio mancata apposizione della clausola di “non trasferibilità” sugli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro) possono essere applicate delle sanzioni amministrative pecuniarie dall’1 al 40% dell’importo trasferito; la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore, nel minimo, all’importo di tremila euro.
Dal 31 maggio 2010 i libretti di deposito al portatore possono avere solo un saldo inferiore a 5.000 euro e quindi non è più possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al predetto limite. Coloro che possiedono già un libretto di deposito, con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, devono regolarizzarli mediante estinzione, trasformazione in libretti nominativi o riduzione del saldo al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011.
Se dopo la regolarizzazione fosse superato il limite previsto dalla normativa, ad esempio nel caso di accredito degli interessi sarà obbligo del possessore recarsi presso la banca o le Poste per ricondurre il saldo nel limite previsto dalla Legge.
In caso di cessione del libretto al portatore, il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve comunicare, a Poste Italiane l’avvenuto trasferimento e i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P.IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del trasferimento. In caso di presentazione di un libretto al portatore ceduto prima del 30 aprile 2008, al momento della presentazione all’incasso, il nuovo possessore può rilasciare un’autocertificazione contenente nome e cognome del cedente e la data in cui è avvenuta la cessione.
Se le nuove norme sui libretti al portatore non vengono rispettate, ai libretti che presentano un saldo pari o superiore a 5.000 euro si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo di tremila euro.
Inoltre nel caso in cui non si provvedesse a regolarizzare i libretti già in possesso (ossia quelli aperti prima del 31 maggio 2010) entro il 30 giugno 2011 o ci si dimenticasse di comunicare i dati della persona alla quale abbiamo ceduto i libretti, l’accettazione di questi e la data di cessione, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
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