Con la manovra finanziaria è stata approvata la norma che prevede la chiusura agevolata delle liti pendenti con il Fisco. La condizione necessaria per poter usufruire dell’agevolazione è quella di aver presentato ricorso entro il 1° maggio 2011 e per importi inferiori ai 20mila euro. Questa agevolazione per la chiusura delle liti pendenti con il Fisco, per contenziosi ancora aperti alla data del 1° maggio 2011, interessa circa 170 mila liti tributarie minori tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate e porterà all’Erario entrate per 112 milioni di euro.
Questo è quanto prevede l’art. 39, comma 12 della legge 111/2011 conversione del D.L. 98/2011 (manovra finanziaria 2011). Le disposizioni contenute nel testo della manovra introducono un filtro, che sarà attivo dal 2012, per il reclamo preventivo e la mediazione delle controversie fiscali sotto i 20 mila euro.
Nella misura si fa riferimento alle liti sorte a seguito di provvedimenti impositivi dell’Agenzia delle Entrate, sempre che il ricorso sia stato presentato entro il 1° maggio 2011 e che, ovviamente non sia stata resa una pronuncia definitiva. Altro elemento identificativo delle liti rientranti nella misura è che il valore, calcolato tenendo conto dell’importo dell’imposta oggetto di contestazione in primo grado, non sia superiore a 20 mila euro. Sono esclusi dal calcolo gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni. Qualora la lite sia invece relativa a sanzioni non collegate al tributo, il valore deve essere pari all’importo delle stesse sanzioni.
Restano escluse dall’agevolazione le liti nate per problemi di liquidazione o riscossione delle imposte dovute, o per il diniego di rimborsi o di agevolazioni.
In cosa consiste lo stop agevolato?
Per importi inferiori ai 2mila euro basterà pagare la cifra forfettaria di 150 euro.
Per quelle di valore superiore bisognerà versare un importo pari al:
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10% del valore, nel caso in cui nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente;
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50% del valore nel caso in cui sia stato il contribuente ad essere soccombente;
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30% del valore, nel caso in cui non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare;
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In caso di soccombenza parziale l’importo da versare sarà pari al 10% della quota in cui è soccombente l’amministrazione più il 50% della quota in cui è soccombente il contribuente.
Nel caso in cui si siano già versate delle somme com previsto dalle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio si dovrà pagare la differenza o, nel caso le somme versate siano superiori alla somma dovuta, basterà presentare una semplice domanda. Non sono però previsti rimborsi per le somme versate in eccedenza, per le liti in cui è soccombente il contribuente.
Per velocizzare invece l’iter di chiusura delle liti attualmente pendenti bisognerà effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
Fino alla data del 30 giugno 2012, infine, saranno sospese le controversie che rientrano nella definizione, oltre ai termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Altra agevolazione riguarda i i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS. Tali processi, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza ed il cui valore non superi complessivamente i 500 euro, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio.
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