La Consob ha approvato le norme per regolamentare il “crowfunding”, ossia la sollecitazione del risparmio su portali online in favore di finanziamenti alle start-up tecnologiche. Si tratta del primo caso in Europa e negli USA di authority che fissa il quadro entro cui dovranno operare i soggetti del mercato. Il “crowfunding” era stato consentito dal decreto sulla crescita del ministro Corrado Passera. Esso consiste nella possibilità per soggetti diverse da banche e sim (che già potevano farlo) di aprire portali online, dove raccogliere il risparmio degli investitori, al fine di finanziarie iniziative imprenditoriali nascenti e orientate al settore tecnologico.
Le norme della Consob stabiliscono che il portale dovrà essere iscritto in un apposito albo e i soci e gli organizzatori dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità. Non dovranno, cioè, avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. E gli organizzatori dovranno anche possedere conoscenze giuridico-economiche e alcuni anche di tipo informatico.
Per investimenti fino a 500 euro l’utente potrà finanziare l’iniziativa, solo rispondendo a una serie di domande, tese a renderlo edotto dei rischi. Per cifre superiori, il portale dovrà avvalersi del supporto di una banca, la quale dovrà provvedere a fissare un profilo di rischio e ad informare l’utente-risparmiatore delle condizioni e dei rischi dell’investimento. Solo successivamente a tale passo, egli potrà decidere effettivamente se proseguire con il finanziamento o meno. La banca, tuttavia, non può essere la stessa che si occupa eventualmente del “crowfunding”, mentre se essa gestisce il portale, in questo caso la Consob sta pensando a fissare regole uguali ai gestori non bancari
Il “crowfunding” è inteso quale stimolo alla nascita delle start-up, accrescendo le possibilità di raccolta del risparmio tra il pubblico.