L’Agenzia delle Entrate ha preparato il provvedimento attuativo a tempo di record, rendendo operativa la cedolare secca sugli affitti. I proprietari di casa ora potranno anche decidere se optare per la “tassa piatta” al 21% (19% sui canoni concordati).
Il locatore può scegiere l’applicazione della cedolare secca, e lo deve dire in sede di registrazione del contratto o, in caso di proroga dello stesso, nel termine di versamento dell’imposta di registro.
In caso di contratti che non necessitano della registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è prodotto il reddito o, in alternativa, in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria. La scelta fatta vincola il locatore per tutta la durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo di durata del contratto (se l’opzione viene esercitata nelle annualità successive alla prima).
Punto critico del provvedimento sono gli acconti: per i contratti in essere vanno versati entro il 16 giugno e sono pari all’85% dell’imposta sostitutiva. Ma dovranno essere coordinati con le prossime dichiarazioni dei redditi, per evitare di pagare anche l’acconto dell’Irpef parametrato sul canone incassato nel 2010. Per chi fa Unico, il problema si supera con il fatto che il contribuente deve liquidare le proprie imposte.
Per chi fa il 730, invece, serve un po’ di attenzione in più nella compilazione del modello. La cedolare secca, calcolata sul canone di locazione stabilito dalle parti, sostituisce l’Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dagli immobili cui si riferisce l’opzione, l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto e l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
Il versamento della cedolare secca, è disposto che lo stesso debba essere effettuato con le modalità di cui all’art. 19, D.Lgs. 241/1997. Il saldo funziona come il saldo Irpef e gli acconti vanno distinti:
– per il 2011, il versamento dell’acconto (nella misura dell’85% dell’imposta dovuta) va fatto in unica soluzione entro il 30.11.2011 (se inferiore a e 257,52), o in due rate (se pari o superiore a e 257,52%) la prima del 40% entro il 16.6.2011 o entro il 18.7.2011 (con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda del 60% entro il 30.11.2011;
– dal 2012, il versamento dell’acconto (nella misura del 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente) va effettuato in unica soluzione entro il 30.11 di ogni anno (se inferiore a e 257,52) o in due rate (se pari o superiore a e 257,52) la prima del 40% entro il 16.6 di ogni anno o entro il 16.7 (con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda del 60% entro il 30.11 di ogni anno.
Si ricorda che il reddito soggetto alla cedolare va conteggiato per il calcolo dell’Isee e, in generale, per le detrazioni, le deduzioni e tutti i benefici non tributari legati al reddito