La commissione posto in consultazione una bozza di comunicazione sui criteri generali per la modifica, secondo quanto previsto dal Tuf, della percentuale di partecipazione per l’obbligo di acquisto previsto dalla disciplina dell’opa.
(“Criteri di carattere generale per l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 112 del d.lgs. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l’obbligo di acquisto previsto dall’art. 108, comma 2…”).
Si rammenta che l’art. 108, comma 2 del Tuf disciplina il caso delle società il cui flottante si riduce sensibilmente, prevedendo l’obbligo di acquisto delle azioni ordinarie da parte di chi possiede una partecipazione superiore al 90%, nel caso in cui non via sia il ripristino entro 90 giorni del relativo flottante.
L’art. 112 del Tuf attribuisce alla Consob il potere di elevare, sentita la società di gestione del mercato, tale percentuale in relazione a singoli casi.
La norma del Tuf stabilisce, in particolare, che l’eventuale ripristino del flottante da parte del soggetto controllante deve essere tale da “assicurare il regolare andamento delle negoziazioni”.
In attuazione di tale prescrizione, il regolamento emittenti prevede che la Consob definisca i criteri generali sulla base dei quali può essere adottata una soglia superiore al 90%.
In relazione alla disciplina previgente, la Consob aveva definito (comunicazione n. Dme/2078716 del dicembre 2002) appositi “criteri generali” che prevedevano, in sintesi:
1) una soglia minima di flottante, ai fini dell’elevazione della partecipazione oltre il 90%, pari a 330 milioni di euro; 2) una serie di potenziali soglie di partecipazione, superiori al 90%, comprese tra il 90,5% e il 97% con crescita progressiva pari allo 0,5%.
Alla luce della nuova disciplina, introdotta a seguito del recepimento della direttiva opa, e tenuto conto delle modifiche intervenute nelle caratteristiche del mercato italiano (capitalizzazione, qualità dell’azionariato, ecc.), la Consob ha ora considerato opportuno formulare un aggiornamento di tali standard. In primo luogo, al fine di stabilire un livello minimo di flottante astrattamente idoneo a garantire la regolarità dell’andamento delle quotazioni, la Commissione ha ritenuto di dover tenere conto della liquidità delle società negoziate nei mercati gestiti da Borsa Italiana, che è da considerare strettamente correlata alla misura della capitalizzazione di mercato delle società.
Sulla base di verifiche condotte, si è valutato di fissare quale prima soglia di capitalizzazione del flottante, necessaria ai fini dell’elevazione della partecipazione oltre il 90%, un valore minimo di 250 milioni di euro. Si è quindi ritenuto opportuno, in via generale, stabilire:
a.soglie di f lottante crescenti per livelli crescenti di capitalizzazione;
b.quattro livelli di partecipazione superiori al limite del 90%, in un intervallo compreso tra il 91% e il 94%, con incrementi dell’1%.
Sulla base di tali criteri è stata elaborata una tabella che rappresenta, per determinati “scaglioni di capitalizzazione”, le corrispondenti percentuali di partecipazione. La capitalizzazione delle società è calcolata sulla base della media ponderata delle quotazioni di mercato nei sei mesi precedenti il presupposto alla base del provvedimento di elevazione della soglia.
E’ infine previsto, sempre con riferimento ai criteri richiamati nella comunicazione, che la società di gestione del mercato segnali alla Consob i casi per i quali appare possibile determinare una soglia superiore a quella fissata dall’art. 108 del Tuf; ciò relativamente alle società quotate per le quali, in connessione con il lancio di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria o altrimenti, per effetto di acquisti selettivi di azioni sia sul mercato sia fuori mercato, possa realizzarsi o si sia realizzata la concentrazione nelle mani di un unico soggetto (o di più soggetti che agiscano di concerto ai sensi dell’art. 109 del Tuf) di una partecipazione superiore al 90%.
In particolare, nel caso in cui la condizione si verifichi all’esito di un’opa, la nuova soglia verrebbe fissata in via preventiva, mentre in tutti gli altri casi verrebbe fissata su iniziativa della Consob ovvero sulla base di segnalazione dell’interessato. Stante comunque l’esigenza di garantire gli interessi degli investitori, la Commissione, in ogni caso, terrà conto di situazioni eccezionali che, incidendo sulla qualità del flottante, possano inficiare il «regolare andamento delle negoziazioni» e, pertanto, ostino alla determinazione di una soglia superiore al 90%.
La bozza di comunicazione evidenzia, infine, che la determinazione per un dato emittente della soglia di partecipazione superiore al 90% è valida ai soli effetti del caso concreto rispetto al quale si sono verificate le condizioni per il relativo innalzamento e, pertanto, esclusivamente nei confronti del soggetto che ha determinato l’operazione a seguito della quale è stato assunto il provvedimento di modifica ai sensi dall’art. 112 del Tuf.
Nel caso di successiva ulteriore applicazione, per la medesima società, la Consob provvederà ad effettuare eventuali nuove determinazioni. Il documento in consultazione è disponibile sul sito www.consob.it. Le osservazioni dovranno pervenire entro il 18 maggio 2011. Come di consueto, i commenti inviati saranno resi pubblici, salvo espressa richiesta di non divulgarli.