A decorrere dal 1 gennaio 2011, il recupero dei crediti di competenza dell’Inps avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.Sono partiti i primi avvisi INPS di addebito esecutivo in virtù del decreto legge 78, abbandonando lo strumento della cartella esattoriale Equitalia: attenzione alle regole, pena la nullità dell’avviso.
L’art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha la finalità di indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate. La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
L’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
Il comma 2 dell’art. 30, individua gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso. L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, in particolare:
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il codice fiscale del contribuente
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la tipologia del credito con l’informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell’INPS o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativa data di notifica
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l’anno ed il periodo di riferimento del credito
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l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti
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l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione
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l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito
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la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.
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Infine, l’avviso riporterà l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica
L’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione che potrà concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
In assenza di pagamento, a partire dello scadere del termine di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 in esame, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo.
Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
L’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
Il comma 5 dell’art.30 stabilisce che l’avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, agli Agenti della Riscossione con le modalità stabilite e a scadenze definite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La modalità e i termini di consegna sono stati definiti con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010 (allegato 2).
Il nuovo sistema determina il superamento, con effetto dal 1 gennaio 2011, dell’attuale modalità di gestione del credito sotto due ordini di profili:
1. abolizione della formazione e consegna del Ruolo all’Agente della Riscossione
2. abolizione della cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero da parte dell’Agente della Riscossione.
Resta fermo che, per i crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010, l’Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento, ancorché notificata nel corso dell’anno 2011.
L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, l’Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario.
La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario.
Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione. Analogamente, non si procederà alla formazione dell’avviso di addebito per i crediti inseriti in un piano di rientro interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema UniEmens.
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