Sulla tassa dei rifiuti non si deve pagare l’Iva. Questo è quanto emerge dalla sentenza 3756 dello scorso 9 marzo della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha sancito che la tassa sui rifiuti è, a tutti gli effetti, un’entrata tributaria ed, in quanto tale, non può essere gravata dell’imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo di servizio reso. Saranno in molti i contribuenti che faranno un sospiro di sollievo e che potranno iniziare a chiedere il rimborso per l’Iva, che a questo punto, è stata pagata ingiustamente.
La pronuncia della Corte sconfessa la tesi espressa nella circolare n.3 del 2010 dal Dipartimento delle politiche fiscali che giustificava l’introduzione dell’Iva sulla tasas dei rifiuti. l’intenzione era quella di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti, rilevando una continuità tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006). La Tia2 (Tariffa igiene ambientale) veniva dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui l’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010.
La conseguenza di questa pronuncia della Cassazione sarà una pioggia di richieste di rimborso da parte di coloro che hanno pagato l’ingiusto balzello dell’Iva al 10%, nel caso in cui il Comune in questione sia passato dalla Tarsu alla Tia, applicando su quest’ultima.
Il rimborso non può essere richiesto ai Comuni che hanno applicato la Tarsu perché, in questo caso, l’Iva non è mai stata applicata. Se è stata applica la Tia, invece, occorre capire quale tipo di tariffa sia stata adottata. Se il Comune avesse deciso di istituire la Tia2, al posto della Tia1, ci potrebbero essere dei problemi burocratici proprio a causa dell’articolo 14, Dl 78/2010, che ne aveva sancito la natura prettamente patrimoniale, quindi assoggettabile a Iva.
Se il Comune ha aderito alla Tia1 il rimborso è certo. Nel caso in cui avesse optato per la Tia2, potrebbe volerci più tempo. Se il gestore dovesse rifiutarsi di rimborsare, comunque, si potrà citarlo in giudizio.
Il rimborso, come sancito dalla Cassazione, deve essere erogato entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso, in un’unica soluzione. Il termine per presentare l’istanza resta quello di dieci anni dal pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo.