Il testo del decreto 167/2011 ribadisce che gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti stabiliti per legge o dai contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti (come, per esempio, quelli della legge n. 68/99 in tema di collocamento di persone disabili).
Altro punto innovativo, del nuovo testo di legge, è quello della possibilità di assunzione, con un contratto di apprendistato, i lavoratori in mobilità ai fini di una loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, la componente formativa del contratto per questa particolare categoria di apprendisti viene disciplinata dalla contrattazione collettiva. I due principali tratti distintivi sono individuati dalla norma in ragione delle sue peculiari finalità:
- applicabilità, al termine del periodo di formazione, del regime dei licenziamenti individuali (legge n. 604/1966 e successive modificazioni ed integrazioni) in luogo della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2118 del Codice Civile
- fruibilità per i datori di lavoro, in luogo delle agevolazioni contributive di norma applicabili, del regime contributivo agevolato e degli incentivi previsti dalla legge per nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità.
Il legislatore non ha precisato – né il Ministero del Lavoro ha chiarito nella sua circolare esplicativa n. 29 dello scorso novembre – se l’assunzione dei lavoratori in mobilità sia soggetta o meno ai limiti di età corrispondenti alle tipologie previste dal legislatore. Tuttavia occorre sottolineare che l’applicazione di tali limiti risulterebbero vincolare l’intenzione di partenza di aiutare il reinserimento dei lavoratori nel mondo del lavoro.