È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo n. 167/2011. Tale provvedimento aggiorna ed accorpa, in un unico testo, le norme di legge che avevano precedentemente articolato la materia. Questo testo rivisita sia la disciplina generale del contratto sia quella specifica delle tre tipologie di apprendistato che erano già previste nel precedente Decreto Legislativo n.276 dell’11 novembre 2003.
L’11 novembre 2011, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una prima analisi nella Circolare n. 29 con una prima analisi del testo unico dell’Apprendistato.
Il contratto dell’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, disciplinato, in linea generale, dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o interconfedereale. La componente formativa dell’apprendistato dipende generalmente dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello e/o dalle Regioni.
I principi cui deve ispirarsi la disciplina generale dell’Apprendistato sono in gran pare mutuati dal precedente Decreto n. 276/2003 e prevedono:
- contratto in forma scritta, del patto di prova e del piano formativo individuale (che deve essere definito entro 30 giorni dal contratto)
- la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori, rispetto al livello che sarà conseguito al momento del termine del periodo di apprendistato, o di determinarne la retribuzione in misura percentuale
- la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali per gli apprendisti mediante le risorse dei Fondi paritetici interprofessionali
- la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato nel caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni (come stabilito dai contratti collettivi)
- il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo (in caso di licenziamento si applicano privo di giustificazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente)
- la possibilità, per le parti, di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato, secondo l’art. 2118 del Codice Civile, con preavviso a partire dalla scadenza del contratto
- prosecuzione del contratto di apprendistato come un ordinario contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato nel caso di mancato esercizio della facoltà di recesso.
Il numero massimo di apprendisti, che può essere assunto da un datore di lavoro, non può superare il 100 per cento dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio. Nel caso in azienda non vi siano dipendenti specializzati e qualificati, o siano in numero inferiore a tre, possono essere assunti fino a tre apprendisti.
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