Interessi più bassi per le cartelle pagate cassa dopo 60 giorni, la misura scende in base alla media dei tassi bancari attivi stimata da Banca Italia con riferimento al 2010. In discesa anche gli interessi delle more sulle somme iscritte a ruolo pagate in ritardo. Dal 1° ottobre 2011, la percentuale passerà dal 5,7567% al 5,0243%, perdendo quasi 0,75 punti percentuali.
Questi interessi sono quelli che vengono applicati dalla Agenzia, quando il contribuente paga in ritardo quanto dovuto allo Stato e la somma deve essere aggiunta al debito notificato, dal giorno in cui gli viene recapitata la cartella e fino al giorno del pagamento, nel caso in cui si lasci “sfuggire” i 60 giorni di tempo a disposizione per pagare senza ulteriori maggiorazioni (articolo 30, Dpr 602/1973). L’articolo 30 del decreto n. 602 del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d’Italia che, con nota n. 356521 del 22 Aprile 2011, ha stimato al 4,0243% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2010-31.12.2010. Quindi è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Il nuovo tasso è stato fissato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno, in base alla media dei tassi bancari attivi individuata dalla Banca d’Italia con riferimento all’anno 2010 (in flessione rispetto al 2009), aumentata di un punto, Tenuto conto della flessione registrata nell’anno 2010 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,0243% l’attuale misura degli interessi di mora. La maggiorazione è motivata per differenziare le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo a seconda del comportamento del contribuente. In caso di rateazione o sospensione, infatti, il decreto ministeriale del 21 maggio 2009 ha stabilito l’applicazione di un tasso di interesse del 4,5% annuo.