L’Agenzia del Territorio (il catasto) ha posizionato il termine della denuncia per le case mai dichiarate è il 30 di aprile, ma essendo un sabato slitta al 2 di maggio. Coloro che non hanno effettuato nessuna denuncia ed i ritardatari non verranno seppelliti dalle sanzioni catastali, anche se dovranno fare i conti con Ici e Irpef arretrati. Perdi più chi non ha ancora affidato a la denuncia della propria casa fantasma a tecnici abilitati, ormai è fuori termine, anche se avrebbe tempo sino al 2 maggio, nessun professionista accetterebbe l’incarico, dato che si tratta di un lavoro piuttosto complesso
L’attenzione si sposta quindi sui ritardatari: cosa rischiano? Le sanzioni catastali sono state appena aumentate dal decreto legislativo 23/2011, che ha aumentato la sanzione da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro. L’agenzia del Territorio, con la circolare 4/2011 del 29 aprile, ha dato disposizione agli uffici provinciali, direzioni regionali e centrali specificando che questi importi scatteranno solo se la violazione è stata commessa dopo l’entrata in vigore della norma, cioè dal 1° maggio 2011. La violazione è intesa come la mancata dichiarazione dei nuovi immobili entro 30 giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso.
La maxi sanzione si applicherà solo ai proprietari di immobili ultimati dopo il 1° aprile 2011 e non denunciati nei 30 giorni successivi. Di conseguenza, in tutti gli altri casi, resteranno applicabili i vecchi importi, da un minimo di 258 a un massimo di 1.032 euro, e in più sarà evidentemente possibile sfruttare il ravvedimento operoso, con abbassamento delle sanzioni a un ottavo dell’importo.
Il principio del favor rei, ovvero di a favore di chi ha commesso il reato (Dlgs 472/97), ha ispirato la scelta dell’Agenzia: a questo principio si lega quello dell’irretroattività della norma sanzionatoria, in base al quale nessuno può essere assoggettato alla sanzione per una violazione commessa prima dell’entrata in vigore della nuova sanzione. L’agenzia ha poi voluto specificare espressamente che queste disposizioni si applicano anche ai fabbricati mai dichiarati di cui all’articolo 19 della legge 122/2010, ovvero proprio quelle che vengono definite case fantasma in quanto mai dichiarate. Bisogna solo ricordarsi che l’Agenzia del Territorio ha concluso la mappatura aerea fotografica del territorio nazionale con gli immobili costruiti, per cui non si scappa.
Questa è la nuova disposizione che regola le questioni sanzionatorie di competenza dell’Agenzia del Territorio per il ritardato accatastamento. Restano aperte quelle dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate, che ha accesso in ogni momento alle banche dati catastali, che andranno a sommarsi. Le azioni di recupero delle imposte arretrate con sanzioni e interessi riguardano tanto chi ha rispettato il termine quanto chi se ne è dimenticato. Per non parlare delle violazioni edilizio-urbanistiche non sanabili, che potrebbero condurre sino alla demolizione.
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